Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo IV
Art. 213
244 / 332Applicabilità delle disposizioni comuni agli altri stabilimenti
In vigore dal 12 lug 1931
Gli stabilimenti e le sezioni per minori non debbono avere l'aspetto di edilizi carcerari. In essi si applicano le disposizioni generali di questo regolamento con le speciali norme di cui agli articoli seguenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-213