Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 205
(Visite da farsi al condannato sottoposto all'isolamento
In vigore dal 12 lug 1931
diurno)
Il condannato sottoposto all'isolamento diurno dev'essere frequentemente visitato dal direttore, dal medico e dal cappellano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-205