Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 201
Condizioni per la proposta di grazia
In vigore dal 12 lug 1931
Il condannato all'ergastolo, che ha scontato almeno venti anni di pena, e il condannato ad altra pena detentiva, che ne ha scontato almeno la metà, può essere proposto per la grazia quando per la condotta tenuta e per le prove date di attaccamento al lavoro, sia giudicato meritevole di speciale considerazione.
Il direttore trasmette la proposta al giudice di sorveglianza con le informazioni sulla condotta del condannato e con il parere del Consiglio di disciplina.
Il giudice di sorveglianza, a sua volta, trasmette la proposta col proprio parere al procuratore generale del Re.
Storico versioni
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