Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 197

Estinzione della pena

In vigore dal 12 lug 1931
Quando la pena è estinta ai termini del capoverso dell' del codice penale, ne è fatta annotazione nel registro di matricola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-197

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo