Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 197
Estinzione della pena
In vigore dal 12 lug 1931
Quando la pena è estinta ai termini del capoverso dell' del codice penale, ne è fatta annotazione nel registro di matricola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-197