Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 195
Prescrizioni imposte dal giudice di sorveglianza
In vigore dal 12 lug 1931
Il giudice di sorveglianza deve frequentemente assumere informazioni sulla condotta del liberato sia dall'Autorità di pubblica sicurezza sia dal Consiglio di patronato per modificare le prescrizioni imposte col provvedimento che ha ordinato la libertà vigilata.
Se risulta che il liberato tiene buona condotta ed è manifesto il progressivo suo riadattamento alla vita sociale, le prescrizioni debbono essere limitate fino a esser ridotte al minimo necessario ad evitare le occasioni di nuovi reati.
Il giudice di sorveglianza, l'Autorità di pubblica sicurezza e il Consiglio di patronato, riferiscono al pubblico ministero i fatti e le circostanze che ritengono dover giustificare la richiesta di revoca della liberazione condizionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-195