Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 191
Presentazione della domanda
In vigore dal 12 lug 1931
Il condannato che si trova nelle condizioni indicate nell' del codice penale presenta la domanda per ottenere la liberazione condizionale al direttore, che la trasmette al giudice di sorveglianza con le informazioni sulla condotta del condannato e con il parere del Consiglio di disciplina (mod. 30).
Nella domanda il condannato deve indicare il comune nel quale, nel caso di liberazione, intende stabilire la sua residenza.
Se difettano manifestamente le condizioni relative alla pena inflitta o da scontare ovvero se il condannato, dopo la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva, il giudice di sorveglianza dichiara senz'altro inammissibile l'istanza con provvedimento scritto non soggetto a reclamo. Del provvedimento il direttore dà notizia all'interessato.
Storico versioni
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