Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 188

(Provvista al liberando del vestiario e dei mezzi

In vigore dal 12 lug 1931
per raggiungere la residenza) All'atto della liberazione si ritirano tutti gli oggetti consegnati al detenuto dall'Amministrazione e gli si restituiscono quelli di sua proprietà. Se il vestiario di proprietà del condannato liberando è stato venduto, o viene dalla direzione riconosciuto insufficiente o inadatto, è permesso al liberando di richiedere in tempo utile altro vestiario alla famiglia. La richiesta del vestiario può anche essere fatta d'ufficio dalla direzione per mezzo del podestà del comune di domicilio o di dimora della famiglia del liberando, oppure del Consiglio di patronato che esercita la sua azione nel comune stesso. Se la famiglia non risponde alla richiesta, si provvede il liberando dell'occorrente e si pone a suo carico la spesa. Il direttore determina. la sottana che il detenuto, sprovvisto di vestiario proprio, può spendere per provvedersene. Il peculio da lasciare a disposizione del liberando non può essere ridotto oltre la somma determinata annualmente dal Ministero. Nel caso di insufficienza, alla spesa per la provvista del vestiario supplisce, in tutto o per la parte mancante, l'Amministrazione, sui fondi del bilancio domestico, sempre quando risulti dalle indagini compiute che tanto il liberando quanto i parenti di lui si trovano in misere condizioni economiche. Se il detenuto da porre in libertà non ha fondo proprio o se questo è troppo esiguo, il direttore richiede la pubblica sicurezza per il rilascio al liberando del foglio di via obbligatorio.
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