Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 193
Concessione della liberazione condizionale
In vigore dal 12 lug 1931
Il decreto del Ministro della giustizia col quale è conceduta la liberazione condizionale è trasmesso al giudice di sorveglianza per l'esecuzione.
Il giudice di sorveglianza ne da notizia al Consiglio di patronato del tribunale nella cui circoscrizione il condannato ha dichiarato di voler stabilire la residenza.
Storico versioni
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