Art. 193 · Concessione della liberazione condizionale
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 193

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Concessione della liberazione condizionale

In vigore dal 12 lug 1931
Il decreto del Ministro della giustizia col quale è conceduta la liberazione condizionale è trasmesso al giudice di sorveglianza per l'esecuzione. Il giudice di sorveglianza ne da notizia al Consiglio di patronato del tribunale nella cui circoscrizione il condannato ha dichiarato di voler stabilire la residenza.
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