Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 198
(Provvedimenti susseguenti alla revoca della
In vigore dal 12 lug 1931
liberazione condizionale)
Se la liberazione condizionale è revocata ai termini della prima parte dell' del codice penale, il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione ordina la carcerazione del condannato, ed informa il Ministero per la designazione dello stabilimento in cui il condannato deve scontare la pena.
se tale stabilimento è diverso da quello nel quale il Condannato era detenuto prima di essere ammesso a liberazione condizionale, è data notizia della revoca anche a questo stabilimento per l'annotazione nel registro di matricola e nella cartella biografica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-198