Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 198

(Provvedimenti susseguenti alla revoca della

In vigore dal 12 lug 1931
liberazione condizionale) Se la liberazione condizionale è revocata ai termini della prima parte dell' del codice penale, il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione ordina la carcerazione del condannato, ed informa il Ministero per la designazione dello stabilimento in cui il condannato deve scontare la pena. se tale stabilimento è diverso da quello nel quale il Condannato era detenuto prima di essere ammesso a liberazione condizionale, è data notizia della revoca anche a questo stabilimento per l'annotazione nel registro di matricola e nella cartella biografica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-198

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo