Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 200

(Comunicazione ai detenuti della concessione della

In vigore dal 12 lug 1931
liberazione condizionale) Nel giorno in cui viene eseguita la liberazione condizionale di un condannato, il direttore ne dà notizia, con i mezzi che gli sembrano più convenienti, in tutte le sezioni dello stabilimento. Gli insegnanti, il cappellano, i dirigenti tecnici traggono occasione dalla comunicazione della notizia per illustrare il significato morale e sociale del provvedimento e gli effetti economici di esso a favore del liberato e della sua famiglia, e per stimolare i condannati a serbare una condotta che li renda meritevoli del beneficio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-200

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