Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 184

Liberandi infermi

In vigore dal 12 lug 1931
Può essere sospesa la liberazione del detenuto gravemente infermo, eccetto che egli rifiuti di restare nello stabilimento. Della sospensione è presa nota nella matricola ed è dato immediato avviso al Ministero e, quando si tratta di imputati, alla competente Autorità giudiziaria. Delle spese occorrenti alla cura e al mantenimento del liberando infermo è tenuto un conto speciale dal giorno in cui è sospesa la liberazione. Se il rimborso delle spese non può avvenire sul fondo del detenuto o non è eseguito direttamente da lui o dalla sua famiglia, il conto viene spedito alla prefettura della provincia di origine, che provvede secondo le norme per il recupero delle spese di spedalità. La diaria di mantenimento è in questo caso stabilita dal direttore dello stabilimento. È ammesso reclamo al giudice dì sorveglianza, che decide previo parere del Ministero delle finanze. Se l'infermo da liberare può, secondo l'avviso del medico, essere trasportato senza pericolo, si provvede al suo trasferimento all'ospedale civile più vicino, e se ne da avviso alla prefettura.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-184

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