Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 183

Liberazione dei detenuti

In vigore dal 12 lug 1931
Il detenuto è liberato per ordine scritto, sottoscritto e munito del sigillo d'ufficio, emesso dall'Autorità giudiziaria o dalle altre Autorità a disposizione delle quali trovasi per il procedimento, per l'esecuzione della pena o per altro motivo, salvo che non debba rimanere in carcere per altra ragione. Se sii tratta di condannato, e la liberazione deve avvenire per essere scaduto il termine dell'espiazione della pena, la liberazione è disposta senz'altro dal direttore dello stabilimento nel caso in cui il termine predetto risulta dalle comunicazioni dell'Autorità giudiziaria, indicate nel mod. 27. Il rilascio dei condannati ha luogo, di regola, nelle ore antimeridiane del giorno in cui termina la pena. La direzione informa dell'avvenuta liberazione l'Autorità giudiziaria o l'altra Autorità, a disposizione della quale il detenuto trovavasi e, per i condannati negli stabilimenti di pena, informa il Ministero. La direzione trasmette mensilmente al Ministero i dati statistici concernenti il movimento dei detenuti nello stabilimento.
Storico versioni

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