Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 179

(Documenti e oggetti da consegnare ai capi scorta incaricati della traduzione di detenuti

In vigore dal 12 lug 1931
Quando si deve trasferire un imputato, il comandante o capoguardia, nel consegnarlo al capo della scorta incaricata della traduzione, gli rimette la cartella biografica, il certificato sanitario e la nota degli effetti carcerari (mod. 26) e può anche rimettergli il danaro e ogni altro oggetto di spettanza dell'imputato stesso. Gli oggetti e gli atti non consegnati al capo scorta sono trasmessi direttamente alla direzione dello stabilimento di destinazione. Se si deve trasferire un condannato, al capo della scorta sono rimessi la cartella biografica, il certificato sanitario e l'elenco degli oggetti carcerari lasciati al condannato stesso, e, a discrezione del direttore, una parte del suo fondo particolare, per le spese di vitto da farsi durante il viaggio. Il danaro e gli altri oggetti ed atti sono trasmessi direttamente alla direzione dello stabilimento di destinazione. Di tutti gli oggetti ed atti affidati, il comandante o capoguardia ritira ricevuta dal capo della scorta, che ne è responsabile sino alla consegna del detenuto nel luogo a cui è destinato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-179

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