Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 176

Traduzione delle donne

In vigore dal 12 lug 1931
( Traduzione delle donne) Per la traduzione delle donne, e specialmente delle minorenni, è provveduto, di volta in volta, e secondo le circostanze. Le donne condannate, tranne eccezionali esigenze, non possono essere tradotte da uno stabilimento all'altro, nè essere assegnate ad uno stabilimento di pena, lino a quando si trovano in stato di gravidanza o hanno bambini lattanti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-176

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