Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 171
Sospensione delle punizioni della cella per altre cause
In vigore dal 12 lug 1931
Il direttore e il Consiglio di disciplina possono, per giustificati motivi, sospendere le punizioni che hanno rispettivamente inflitte, anche se siano in corso di esecuzione, quando si tratti di detenuto che non sia recidivo in infrazioni. Tuttavia, il direttore può ordinare che la punizione sia eseguita nel caso in cui il detenuto commetta, entro il termine di tre mesi, un'altra mancanza per la quale è inflitta un'altra punizione.
Storico versioni
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