Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 166
Mancanze punibili con la cella aggravata
In vigore dal 12 lug 1931
È inflitta la punizione indicata nel numero 6 degli per le infrazioni seguenti:
1°) evasione;
2°) tumulto, ammutinamento, ribellione in modo aperto o violento, grida sediziose per incitare i compagni alla ribellione, rifiuto di sottomettersi alle punizioni inflitte;
3°) ingiurie o minacce o tentativo di violenza contro funzionari e visitatori;
4°) percosse o lesioni in danno dei compagni e violenze o gravi intimidazioni verso di essi;
5°) rifiuto di obbedienza agli ordini del personale superiore dello stabilimento;
6°) violenze contro il personale di custodia, percosse o
lesioni in danno di agenti;
7°) disordini gravi.
Storico versioni
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