Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 166

Mancanze punibili con la cella aggravata

In vigore dal 12 lug 1931
È inflitta la punizione indicata nel numero 6 degli per le infrazioni seguenti: 1°) evasione; 2°) tumulto, ammutinamento, ribellione in modo aperto o violento, grida sediziose per incitare i compagni alla ribellione, rifiuto di sottomettersi alle punizioni inflitte; 3°) ingiurie o minacce o tentativo di violenza contro funzionari e visitatori; 4°) percosse o lesioni in danno dei compagni e violenze o gravi intimidazioni verso di essi; 5°) rifiuto di obbedienza agli ordini del personale superiore dello stabilimento; 6°) violenze contro il personale di custodia, percosse o lesioni in danno di agenti; 7°) disordini gravi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-166

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