Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 164
Mancanze punibili con la cella a pane ed acqua
In vigore dal 12 lug 1931
È inflitta la punizione indicata nel numero 4 degli per le infrazioni seguenti:
1°) grida, canti, imprecazioni, tentativi di comunicazione con altri detenuti o con estranei
2°) giuochi non consentiti;
3°) guasti volontari al materiale dello stabilimento;
4°) traffico di vitto o di altri oggetti;
5°) omissione di recarsi al lavoro o alla scuola;
6°) simulazione di malattie;
7°) contegno arrogante verso gli agenti di custodia;
8°) abbandono senza permesso durante la notte, del letto o del posto assegnato:
9°) menzogne o espressioni sconvenienti nelle lettere alle Autorità;
10°) reclami alle Autorità giudiziarie o amministrative manifestamente infondati o insistenza in reclami sui quali l'Autorità competente si è già pronunziata, senza addurre nuove circostanze;
11°)pressioni sulla coscienza di altro detenuto, a religiosi;
12°)contegno irriverente nell'assistere alle funzioni del culto.
Storico versioni
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