Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 164

Mancanze punibili con la cella a pane ed acqua

In vigore dal 12 lug 1931
È inflitta la punizione indicata nel numero 4 degli per le infrazioni seguenti: 1°) grida, canti, imprecazioni, tentativi di comunicazione con altri detenuti o con estranei 2°) giuochi non consentiti; 3°) guasti volontari al materiale dello stabilimento; 4°) traffico di vitto o di altri oggetti; 5°) omissione di recarsi al lavoro o alla scuola; 6°) simulazione di malattie; 7°) contegno arrogante verso gli agenti di custodia; 8°) abbandono senza permesso durante la notte, del letto o del posto assegnato: 9°) menzogne o espressioni sconvenienti nelle lettere alle Autorità; 10°) reclami alle Autorità giudiziarie o amministrative manifestamente infondati o insistenza in reclami sui quali l'Autorità competente si è già pronunziata, senza addurre nuove circostanze; 11°)pressioni sulla coscienza di altro detenuto, a religiosi; 12°)contegno irriverente nell'assistere alle funzioni del culto.
Storico versioni

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