Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 162

Mancanze punibili con la privazione del passeggio in comune

In vigore dal 12 lug 1931
È inflitta la punizione indicata nel numero 2 degli per le infrazioni seguenti: 1°) abbandono del posto durante il giorno senza permesso; 2°) uso di beffe verso i compagni; 3°) riposo sul letto durante il giorno senza giustificato motivo; 4°) guasti prodotti per semplice negligenza al materiale dello stabilimento; 5°) esecuzione di lavori diversi da quelli ordinati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-162

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