Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 162
Mancanze punibili con la privazione del passeggio in comune
In vigore dal 12 lug 1931
È inflitta la punizione indicata nel numero 2 degli per le infrazioni seguenti:
1°) abbandono del posto durante il giorno senza permesso;
2°) uso di beffe verso i compagni;
3°) riposo sul letto durante il giorno senza giustificato motivo;
4°) guasti prodotti per semplice negligenza al materiale dello stabilimento;
5°) esecuzione di lavori diversi da quelli ordinati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-162