Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 163

Mancanze punibili con la cella ordinaria

In vigore dal 12 lug 1931
È inflitta la punizione indicata nel numero 3 degli per le infrazioni seguenti: 1°) possesso clandestino di oggetti vietati; 2°) tentativo di abusi nella corrispondenza o nelle visite; 3°) contrattazioni senza l'autorizzazione dell'Autorità dirigente; 4°) esecuzione di lavori clandestini; 5°) sciupio, cambio, cessione di oggetti o di alimenti; 6°) negligenza abituale nel lavoro o nella scuola; 7°) violazione dell'obbligo di eseguire prontamente e rispettosamente gli ordini ricevuti; 8°) contegno poco rispettoso o osservazioni sconvenienti; 9°) uso di parole oscene o di bestemmie; 10°) trascesa a diverbi con compagni; 11°) imbrattamento di muri o di oggetti di casermaggio o apposizione sui medesimi di scritti o disegni; 12°) lacerazione del libretto di conto corrente o del libretto concernente il sopravvitto ovvero lacerazione dell'estratto del regolamento affisso nella cella.
Storico versioni

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