Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 163
Mancanze punibili con la cella ordinaria
In vigore dal 12 lug 1931
È inflitta la punizione indicata nel numero 3 degli per le infrazioni seguenti:
1°) possesso clandestino di oggetti vietati;
2°) tentativo di abusi nella corrispondenza o nelle visite;
3°) contrattazioni senza l'autorizzazione dell'Autorità dirigente;
4°) esecuzione di lavori clandestini;
5°) sciupio, cambio, cessione di oggetti o di alimenti;
6°) negligenza abituale nel lavoro o nella scuola;
7°) violazione dell'obbligo di eseguire prontamente e rispettosamente gli ordini ricevuti;
8°) contegno poco rispettoso o osservazioni sconvenienti;
9°) uso di parole oscene o di bestemmie;
10°) trascesa a diverbi con compagni;
11°) imbrattamento di muri o di oggetti di casermaggio o apposizione sui medesimi di scritti o disegni;
12°) lacerazione del libretto di conto corrente o del libretto concernente il sopravvitto ovvero lacerazione dell'estratto del regolamento affisso nella cella.
Storico versioni
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