Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 168

Recidiva; circostanze aggravanti e circostanze attenuanti

In vigore dal 12 lug 1931
È recidivo in infrazioni disciplinari il detenuto che, essendo stato sottoposto ad una delle punizioni stabilite dal regolamento, commette nel termine di tre mesi taluna delle infrazioni prevedute dagli a 164, o nel termine di un anno taluna delle infrazioni prevedute dagli . Aggravano o attenuano l'infrazione le circostanze che concernono le modalità, del fatto, il danno prodotto, il grado di pericolosità del detenuto e della sua attitudine al rispetto dell'ordine e della disciplina. Quando il detenuto, che commette una infrazione disciplinare, è recidivo o concorrono circostanze aggravanti, per l'infrazione si applica la punizione che immediatamente segue quella stabilita per la mancanza commessa. Se l'infrazione è tra quelle indicate nell', la cella preveduta dal numero 6 degli dev'essere applicata per un periodo non minore di due mesi. Quando concorrono circostanze che attenuano la gravità dell'infrazione, si applica la punizione che immediatamente precede quella stabilita per la mancanza commessa. Se l'infrazione è tra quelle prevedute dagli , il direttore può astenersi dall'infliggere la punizione, quando presume che il detenuto non commetterà altre infrazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-168

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