Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 161

Mancanze punibili con l'ammonizione

In vigore dal 12 lug 1931
È inflitta la punizione indicata nel numero 1 degli per ogni prima infrazione non grave, e specialmente per le infrazioni seguenti: 1°) trascuratezza nella pulizia della persona o della cella, o del cubicolo o del posto assegnato nel dormitorio o nel laboratorio; 2°) negligenza nel lavoro o nella scuola; 3°) infrazione dell'obbligo del silenzio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-161

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