Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 161
Mancanze punibili con l'ammonizione
In vigore dal 12 lug 1931
È inflitta la punizione indicata nel numero 1 degli per ogni prima infrazione non grave, e specialmente per le infrazioni seguenti:
1°) trascuratezza nella pulizia della persona o della cella, o del cubicolo o del posto assegnato nel dormitorio o nel laboratorio;
2°) negligenza nel lavoro o nella scuola;
3°) infrazione dell'obbligo del silenzio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-161