Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 165

Mancanze punibili con la cella a pane ed acqua e pancaccio

In vigore dal 12 lug 1931
È inflitta la punizione indicata nel numero 5 degli per le infrazioni seguenti: 1°) alterazione dei libretti di conto corrente e di sopravvitto a scopo di indebito profitto; 2°) rifiuto di obbedienza alle ingiunzioni degli agenti di custodia o dei capi d'arte non detenuti dello stabilimento; 3°) possesso di danaro e di oggetti atti ad offendere; 4°) ingiurie, maltrattamenti verso i compagni e trascesa ad alterchi violenti o a risse; 5°) sottrazione di generi, materie ed altri oggetti; 6°) tentativo qualsiasi di evasione; 7°) contegno irriverente verso i funzionari e verso i visitatori; 8°) reclami collettivi; 9°) comunicazioni o corrispondenze clandestine con detenuti o con estranei; 10°) profitto illegittimo sul lavoro, sul vitto, sugli oggetti di spettanza o di proprietà di altri detenuti; 11°) ingiurie o minacce o tentativo di violenze contro gli agenti di custodia e i capi d'arte non detenuti; 12°) atti osceni o contrari al buon costume; 13°) ingiurie o calunnie nelle lettere alle Autorità; 14°) schiamazzi continuati; 15°) incitamento dei compagni a commettere disordini e altre gravi mancanze.
Storico versioni

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