Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 165
Mancanze punibili con la cella a pane ed acqua e pancaccio
In vigore dal 12 lug 1931
È inflitta la punizione indicata nel numero 5 degli per le infrazioni seguenti:
1°) alterazione dei libretti di conto corrente e di sopravvitto a scopo di indebito profitto;
2°) rifiuto di obbedienza alle ingiunzioni degli agenti di
custodia o dei capi d'arte non detenuti dello stabilimento;
3°) possesso di danaro e di oggetti atti ad offendere;
4°) ingiurie, maltrattamenti verso i compagni e trascesa
ad alterchi violenti o a risse;
5°) sottrazione di generi, materie ed altri oggetti;
6°) tentativo qualsiasi di evasione;
7°) contegno irriverente verso i funzionari e verso i visitatori;
8°) reclami collettivi;
9°) comunicazioni o corrispondenze clandestine con detenuti o con estranei;
10°) profitto illegittimo sul lavoro, sul vitto, sugli oggetti di spettanza o di proprietà di altri detenuti;
11°) ingiurie o minacce o tentativo di violenze contro gli
agenti di custodia e i capi d'arte non detenuti;
12°) atti osceni o contrari al buon costume;
13°) ingiurie o calunnie nelle lettere alle Autorità;
14°) schiamazzi continuati;
15°) incitamento dei compagni a commettere disordini e
altre gravi mancanze.
Storico versioni
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