Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 185
Preavvisi delle liberazioni
In vigore dal 12 lug 1931
Un mese prima della scadenza della pena, la direzione invia il foglio informativo del liberando (mod. 28) all'Autorità di pubblica sicurezza ed al Consiglio di patronato del luogo, ove il liberando stesso ha dichiarato di fissare la sua residenza.
All'Autorità di pubblica sicurezza è dato immediato avviso della liberazione dell'imputato.
Se il detenuto da liberare è minorenne, il direttore avverte altresì i parenti, il tutore e il rappresentante locale del1' Opera Nazionale per la protezione della maternità e infanzia.
Storico versioni
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