Art. 205 · (Visite da farsi al condannato sottoposto all'isolamento
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 205

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(Visite da farsi al condannato sottoposto all'isolamento

In vigore dal 12 lug 1931
diurno) Il condannato sottoposto all'isolamento diurno dev'essere frequentemente visitato dal direttore, dal medico e dal cappellano.
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