Art. 209 · Colloqui e dichiarazioni
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 209

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Colloqui e dichiarazioni

In vigore dal 12 lug 1931
Sono ammessi tutti i colloqui che il pubblico ministero ritiene di autorizzare. Qualora il condannato alla pena di morte chieda di fare dichiarazioni, il direttore dello stabilimento ne avvisa immediatamente il procuratore del Re, che le riceve senza ritardo e ne fa compilare processo verbale. Se la richiesta, è fatta nell'imminenza dell'esecuzione, le dichiarazioni sono ricevute dal rappresentante del pubblico ministero presente sul posto.
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