Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 192
176 / 332Accertamenti del giudice di sorveglianza
In vigore dal 12 lug 1931
Il giudice di sorveglianza, compiute le indagini che ritiene opportune, ed accertato l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, o l'impossibilità in cui si trova il condannato di adempierle, dà parere sull'ammissione della domanda e trasmette gli atti al Ministero.
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