Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 181
165 / 332Provvedimenti nel caso di evasione
In vigore dal 12 lug 1931
Avvenuta l'evasione di un detenuto, l'Autorità dirigente provvede immediatamente, per mezzo dei suoi dipendenti alle prime ricerche, e in pari tempo ne dà notizia telegrafica all'ufficio di pubblica sicurezza, ai RR. Carabinieri, alla prefettura, alla procura del Re e al Ministero.
Trasmette poi sollecitamente all'Autorità giudiziaria, competente per il procedimento o per l'esecuzione, e al Ministero dettagliato rapporto, a cui alliga una copia della cartella biografica dell'evaso.
Agli effetti disciplinari si ritiene avvenuta l'evasione, quando il detenuto e uscito da un luogo chiuso, o è stato lontano per oltre due ore dal posto assegnatogli nel lavoro all'aperto.
I militari e gli agenti, addetti alla traduzione o alla sorveglianza esterna degli stabilimenti o alla custodia dei detenuti che lavorano all'aperto, sono autorizzati a fare uso delle armi quando vi siano costretti dalla necessità di impedire l'evasione.
Storico versioni
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