Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte TERZATitolo I

Art. 294

Assegnazione del personale

In vigore dal 12 lug 1931
Il personale è assegnato ai diversi stabilimenti secondo l'importanza di essi e le necessità dei servizi. Per il servizio medico e per l'insegnamento può provvedersi anche con incarichi temporanei conferiti a liberi professionisti. Tutti i funzionari hanno l'obbligo della residenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-294

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo