Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte TERZA›Titolo I
Art. 294
Assegnazione del personale
In vigore dal 12 lug 1931
Il personale è assegnato ai diversi stabilimenti secondo l'importanza di essi e le necessità dei servizi.
Per il servizio medico e per l'insegnamento può provvedersi anche con incarichi temporanei conferiti a liberi professionisti.
Tutti i funzionari hanno l'obbligo della residenza.
Storico versioni
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