Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte TERZA›Titolo I
Art. 295
Ufficio d'ispezione
In vigore dal 12 lug 1931
Gli ispettori sono addetti al Ministero e costituiscono l'ufficio d'ispezione alla immediata dipendenza del direttore generale. A questo ufficio sono affidate le ispezioni su tutti i servizi degli istituti di prevenzione e di pena, non solo per sorvegliarne l'andamento, ma per proporre tutto quanto occorre alla migliore organizzazione e al più completo coordinamento dei servizi stessi.
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