Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte TERZATitolo I

Art. 296

Attribuzioni del direttore

In vigore dal 12 lug 1931
Il direttore è il capo dello stabilimento, sopraintende a tutte indistintamente le parti del servizio e dà gli ordini opportuni, cura la scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle istruzioni, dei contratti, sorveglia il modo con cui i funzionari e gli agenti, che da lui dipendono, adempiono ai loro doveri, invigila su tutta la corrispondenza, sui registri, sulle scritturazioni e gli atti, ed informa il Ministero, anche fuori dei casi espressamente preveduti da questo regolamento, dei fatti notevoli che si riferiscono all'ordine e alla disciplina dello stabilimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-296

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