Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte TERZATitolo I

Art. 297

Divieto di comunicare atti di ufficio

In vigore dal 12 lug 1931
L'Autorità dirigente non può rilasciare alcun documento o dare alcuna comunicazione riguardante lo stabilimento al quale è preposta, se non ne sia ufficialmente richiesta dalle Autorità competenti. Deve darsi notizia al Ministero delle richieste nei casi in cui non siano prevedute da disposizioni di legge o dai regolamenti. L'Autorità dirigente è responsabile della conservazione delle piante topografiche dello stabilimento e di esse non può dare visione o copia ad estranei senza l'autorizzazione del Ministero. Per tenere queste piante al corrente, è fatta di volta in volta speciale richiesta all'ufficio del genio civile per mezzo della procura generale del Re.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-297

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