Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte TERZA›Titolo I
Art. 297
Divieto di comunicare atti di ufficio
In vigore dal 12 lug 1931
L'Autorità dirigente non può rilasciare alcun documento o dare alcuna comunicazione riguardante lo stabilimento al quale è preposta, se non ne sia ufficialmente richiesta dalle Autorità competenti.
Deve darsi notizia al Ministero delle richieste nei casi in cui non siano prevedute da disposizioni di legge o dai regolamenti.
L'Autorità dirigente è responsabile della conservazione delle piante topografiche dello stabilimento e di esse non può dare visione o copia ad estranei senza l'autorizzazione del Ministero.
Per tenere queste piante al corrente, è fatta di volta in volta speciale richiesta all'ufficio del genio civile per mezzo della procura generale del Re.
Storico versioni
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