Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte TERZA›Titolo I
Art. 302
Funzionari che coadiuvano il ragioniere
In vigore dal 12 lug 1931
Il ragioniere ha alla sua dipendenza funzionari che lo coadiuvano in tutti gli affari e lo sostituiscono secondo l'ordine del rispettivo grado e anzianità, nel caso di assenza o impedimento.
Ad uno di questi funzionari possono essere conferite le funzioni di contabile.
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