Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte TERZA›Titolo I
Art. 303
Attribuzioni e doveri del contabile
In vigore dal 12 lug 1931
Il contabile è responsabile della buona conservazione del materiale mobile dello stabilimento e delle somme, dei titoli e dei valori che ha in deposito, della vendita dei manufatti o prodotti e di tutte le altre operazioni inerenti alla gestione affidatagli.
Nell'adempimento delle proprie incombenze deve uniformarsi a quanto è stabilito in questo regolamento e osservare inoltre le leggi e le disposizioni comuni a tutti i contabili dello Stato.
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