Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte TERZATitolo I

Art. 308

Cappellani

In vigore dal 12 lug 1931
In ogni stabilimento l'adempimento delle pratiche religiose e delle altre mansioni disposte in questo regolamento, e l'insegnamento religioso sono affidati ad uno o più cappellani. Può disporsi che il cappellano eserciti anche le funzioni d'insegnante e controlli la corrispondenza dei detenuti o internati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-308

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