Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte TERZA›Titolo I
Art. 308
Cappellani
In vigore dal 12 lug 1931
In ogni stabilimento l'adempimento delle pratiche religiose e delle altre mansioni disposte in questo regolamento, e l'insegnamento religioso sono affidati ad uno o più cappellani.
Può disporsi che il cappellano eserciti anche le funzioni d'insegnante e controlli la corrispondenza dei detenuti o internati.
Storico versioni
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