Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte TERZA›Titolo I
Art. 311
Insegnanti
In vigore dal 12 lug 1931
Gli insegnanti attendono all'istruzione civile dei detenuti e degli internati nei giorni e nelle ore indicati dal regolamento interno.
Negli stabilimenti destinati alle donne sono incaricate dell'insegnamento le suore che hanno i necessari requisiti, ovvero altre persone.
Quando ne sia richiesto dall'Autorità dirigente, l'insegnante fa letture morali ed educative, adatte all'intelligenza di coloro che vi assistono.
L'insegnante deve tenere un registro dei detenuti o internati ammessi alla scuola (mod. 37). In questo registro indica il grado d'istruzione che essi avevano al momento dell'ingresso nello stabilimento, la condotta tenuta e il profitto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-311