Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte TERZA›Titolo I
Art. 313
Doveri dell'agronomo
In vigore dal 12 lug 1931
L'agronomo ha l'obbligo:
1°) di visitare frequentemente i luoghi nei quali si compiono i lavori più importanti, informando il direttore di ogni fatto o circostanza di qualche rilievo;
2°) di dare lezioni di agricoltura teorico-pratica secondo le istruzioni impartite dal Ministero;
3°) di presentare al direttore, entro il primo mese dell'anno finanziario, una relazione sull'azienda agricola a lui affidata, dalla quale risulti l'andamento dell'azienda stessa, la spesa sostenuta per le coltivazioni, i risultati ottenuti e i provvedimenti che egli ritiene utile di adottare nell'interesse dell'Amministrazione.
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