Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte TERZATitolo I

Art. 313

Doveri dell'agronomo

In vigore dal 12 lug 1931
L'agronomo ha l'obbligo: 1°) di visitare frequentemente i luoghi nei quali si compiono i lavori più importanti, informando il direttore di ogni fatto o circostanza di qualche rilievo; 2°) di dare lezioni di agricoltura teorico-pratica secondo le istruzioni impartite dal Ministero; 3°) di presentare al direttore, entro il primo mese dell'anno finanziario, una relazione sull'azienda agricola a lui affidata, dalla quale risulti l'andamento dell'azienda stessa, la spesa sostenuta per le coltivazioni, i risultati ottenuti e i provvedimenti che egli ritiene utile di adottare nell'interesse dell'Amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-313

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