Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte TERZA›Titolo I
Art. 317
Suore
In vigore dal 12 lug 1931
Per la custodia e l'istruzione e per il servizio di mantenimento negli stabilimenti o nelle sezioni per donne, il Ministero può valersi dell'opera di congregazioni femminili, stipulando con esse speciali convenzioni.
Queste convenzioni e i regolamenti interni di ciascuno stabilimento regolano i rapporti tra le suore e l'Amministrazione e gli obblighi e i diritti reciproci. In ogni caso la disciplina interna è affidata al direttore.
Storico versioni
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