Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte TERZATitolo I

Art. 322

Inservienti

In vigore dal 12 lug 1931
Negli stabilimenti possono essere assunti inservienti, per le lavorazioni o per altri servizi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-322

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