Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo II

Art. 323

Regolamenti interni

In vigore dal 12 lug 1931
I regola menti interni sono proposti dal direttore, sentiti il Consiglio di disciplina, il dirigente tecnico e l'agronomo. Su di essi esprimono il loro parere, il giudice di sorveglianza e il procuratore generale del Re. Sono approvati dal Ministro.
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