Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte TERZA›Titolo I
Art. 321
Guardiane
In vigore dal 12 lug 1931
Le guardiane sono nominate negli stabilimenti o sezioni per donne, quando non sia possibile affidare il servizio di custodia alle suore, o, anche in aggiunta a queste, quando il bisogno lo richiede.
Storico versioni
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