Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte TERZA›Titolo I
Art. 316
Agenti di custodia
In vigore dal 12 lug 1931
Al servizio di custodia e di vigilanza si provvede mediante
il corpo degli agenti di custodia.
Sono specializzati:
l°) gli agenti per gli stabilimenti carcerari per minori;
2°) gli agenti per i riformatori giudiziari;
3°) gli agenti per i manicomi giudiziari e le case di cura
di custodia;
4°) gli agenti infermieri;
5°) gli agenti per le mansioni di assistente tecnico e capo
d'arte.
Storico versioni
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