Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte TERZATitolo I

Art. 316

Agenti di custodia

In vigore dal 12 lug 1931
Al servizio di custodia e di vigilanza si provvede mediante il corpo degli agenti di custodia. Sono specializzati: l°) gli agenti per gli stabilimenti carcerari per minori; 2°) gli agenti per i riformatori giudiziari; 3°) gli agenti per i manicomi giudiziari e le case di cura di custodia; 4°) gli agenti infermieri; 5°) gli agenti per le mansioni di assistente tecnico e capo d'arte.
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