Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte TERZA›Titolo I
Art. 314
Dirigente tecnico
In vigore dal 12 lug 1931
Agli stabilimenti che abbiano officine di particolare importanza possono essere addetti dirigenti tecnici.
Il dirigente tecnico cura il regolare andamento dell'officina o dell'industria che gli è affidata ed è tenuto a presentare la relazione indicata nel numero 3 dell'articolo precedente.
Egli ha l'obbligo d'intervenire, per il collaudo, nell'acquisto delle materie prime o accessorie e di quanto altro possa occorrere pel servizio industriale, ed è responsabile della qualità delle cose acquistate.
Il dirigente tecnico dà al direttore le notizie ed i pareri che gli vengono richiesti per l'opportuna destinazione dei detenuti e degli internati alle diverse lavorazioni ed è responsabile della imperfetta costruzione dei manufatti.
Egli è pure responsabile della conservazione e della manutenzione delle macchine e di tutti gli arnesi ed utensili impiegati nell'officina o nell'industria.
Storico versioni
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