Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte TERZA›Titolo I
Art. 310
Conferenze
In vigore dal 12 lug 1931
Nei giorni e nei modi stabiliti d'accordo con l'Autorità dirigente, il cappellano tiene conferenze morali ed educative specialmente sui doveri verso Dio, verso lo Stato e verso la società.
A queste conferenze assistono tutti, o per turno, i detenuti o internati non soggetti ad isolamento continuo, salvo sempre, per quanto riguarda gli imputati, l'assenso della competente Autorità giudiziaria.
Storico versioni
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