Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte TERZA›Titolo I
Art. 309
Celebrazione della messa. Divieto di ricevere elemosine dai detenuti
In vigore dal 12 lug 1931
Nei giorni festivi il cappellano celebra la messa nell'oratorio dello stabilimento e, prima o dopo il servizio divino, impartisce ai detenuti o internati ammessi ad assistervi istruzioni di catechismo e di morale.
D'accordo con l'Autorità dirigente può celebrare la messa anche nei giorni non festivi.
Non può mai ricevere dai detenuti o internati, o dalle famiglie, elemosine per celebrare messe od altri uffici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-309