Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte TERZATitolo I

Art. 309

Celebrazione della messa. Divieto di ricevere elemosine dai detenuti

In vigore dal 12 lug 1931
Nei giorni festivi il cappellano celebra la messa nell'oratorio dello stabilimento e, prima o dopo il servizio divino, impartisce ai detenuti o internati ammessi ad assistervi istruzioni di catechismo e di morale. D'accordo con l'Autorità dirigente può celebrare la messa anche nei giorni non festivi. Non può mai ricevere dai detenuti o internati, o dalle famiglie, elemosine per celebrare messe od altri uffici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-309

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