Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte TERZATitolo I

Art. 312

Agronomo

In vigore dal 12 lug 1931
Alle case di lavoro all'aperto con annessi tenimenti agricoli può essere assegnato un agronomo. All'agronomo sono affidate la direzione dei lavori agricoli e la sorveglianza su di essi in esecuzione delle prescrizioni date dal Ministero.
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