Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte TERZA›Titolo I
Art. 312
Agronomo
In vigore dal 12 lug 1931
Alle case di lavoro all'aperto con annessi tenimenti agricoli può essere assegnato un agronomo.
All'agronomo sono affidate la direzione dei lavori agricoli
e la sorveglianza su di essi in esecuzione delle prescrizioni
date dal Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-312