Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte TERZA›Titolo I
Art. 306
Denunzia delle infrazioni disciplinari
In vigore dal 12 lug 1931
È dovere del medico denunziare ai direttore i detenuti o internati che danno causa ad una malattia o la simulano, ovvero cercano di eludere i mezzi di cura o non si sottomettono alle prescrizioni mediche. Egli deve inoltre avvertire il direttore di ogni altra infrazione della quale venga a conoscenza.
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