Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte TERZATitolo I

Art. 301

Attribuzioni e doveri del ragioniere

In vigore dal 24 nov 1990
I1 ragioniere tratta gli affari riguardanti la ragioneria, dirige e sorveglia, il servizio di contabilità, del cui buon andamento è direttamente responsabile e provvede all'adempimento degli incarichi conferitigli per l'organizzazione e l'esecuzione del lavoro dei detenuti. Egli appone il visto sui titoli di spesa emessi dal direttore, se nulla trova da osservare, ed è corresponsabile dei titoli da lui vistati emessi in eccedenza alle aperture di eredito conferite allo stabilimento o contenenti comunque delle irregolarità.

Note all'articolo

  • Il D.L. 24 novembre 1990, n. 344, convertito con modificazioni dalla 23 gennaio 1991, n. 21, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "All'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 301 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, provvedono anche i funzionari inquadrati nel profilo professionale 14 (collaboratore amministrativo contabile) fino alla completa attuazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-301

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