Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte TERZA›Titolo I
Art. 300
Funzionari che coadiuvano il segretario
In vigore dal 12 lug 1931
Il segretario ha alla sua dipendenza funzionari che lo coadiuvano in tutte le sue attribuzioni e lo sostituiscono, secondo l'ordine del rispettivo grado e anzianità, nel caso di assenza o di impedimento.
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