Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte TERZATitolo I

Art. 299

Attribuzioni e doveri del segretario

In vigore dal 12 lug 1931
Il segretario attende al disbrigo degli affari di segreteria; esegue o sorveglia, a seconda dei casi, la registrazione e la spedizione delle carte di ufficio; certifica le copie degli atti della direzione e compie tutti gli altri lavori inerenti alla sua qualità, che gli vengono ordinati dall'Autorità dirigente. Egli ha l'obbligo della tenuta del repertorio degli atti soggetti a registrazione (mod. 34), conformemente a quanto dispone la legge sul registro e sul bollo. Se manca il segretario, tale obbligo spetta all'Autorità dirigente. Il segretario è custode dell'archivio e della biblioteca dell'ufficio e tiene gli schedari e i registri (mod. 35 e 36). Provvede all'esatta tenuta dei registri ed alla compilazione di tutti i prospetti periodici non riguardanti la contabilità e deve attendere anche alle funzioni contabili, quando per le esigenze del servizio tali funzioni gli vengono dal direttore affidate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-299

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo